Come Orientarsi
A Conviene utilizzare il divorzio congiunto mediante negoziazione assistita ex L. 162/2014 quando si è d’accordo con il coniuge su quasi tutte le condizioni dell’accordo, si vuole risparmiare tempo, non si vuole andare in Tribunale, si può utilizzare anche se ci sono dei figli (anche minorenni, anche disabili) e si è assistiti da due avvocati per definire tutte le condizioni nel dettaglio.
Proprio per questo motivo si chiama divorzio congiunto mediante negoziazione assistita: i legali assistono i coniugi nel perfezionamento dell’accordo.
B Conviene procedere con il divorzio consensuale quando i coniugi preventivamente trovano un accordo su tutti gli aspetti: assegno di mantenimento del coniuge e per i figli, separazione dei beni, affidamento condiviso. Inoltre la separazione consensuale può essere realizzata attraverso un unico avvocato matrimonialista.
C La procedura di divorzio giudiziale si rende necessaria quando i coniugi non riescono in autonomia o con l’aiuto degli avvocati a trovare un punto d’incontro sui temi caratterizzanti il divorzio, come l’importo dell’assegno di mantenimento, l’assegnazione della casa, l’affidamento dei figli ed altro ancora.
Il coniuge che vuole porre fine al matrimonio dovrà presentare domanda al Giudice del Tribunale citando il coniuge e ripetendo così al Giudice la decisione sulle proprie domande proposte.
Tariffario in materia di procedimenti di divorzio personale tra i coniugi
1 DIVORZIO CONGIUNTO MEDIANTE NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX L. 162/2014
da 380,00 €
2 DIVORZIO CONSENSUALE mediante procedura con ricorso ed udienza in Tribunale (NO NEGOZIAZIONE ASSISTITA)
da 790,00 €
3 DIVORZIO GIUDIZIALE
Si applicano le Tariffe minime: 50% in meno delle Tariffe medie
4 PROCEDIMENTI DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
Si applicano le tariffe di cui ai punti 1, 2 e 3 sopra riportati.
Solo nelle trattative che si protraggono per più tempo o complesse lo Studio si riserva di applicare tariffe minime che sono pur sempre basse perché sono il 50% in meno delle tariffe medie applicabili per gli avvocati come da Decreto Ministeriale n. 55 / 2014 e successive modifiche.
* Totale Trasparenza sui Prezzi – Tutte le tariffe indicate si riferiscono al compenso netto del professionista e non comprendono quindi gli oneri fiscali (IVA 22% e Cassa Previdenza Avvocati 4%), eventuali spese di Giustizia o esenti (costi di bollo, di contributo unificato e altre eventuali), spese generali come da articolo 2 D.M. 55 2014, eventuali spese di trasferta ed altre spese documentate fiscalmente sostenute dall’avvocato durante l’espletamento dell’incarico.
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